Presente sul territorio sin dal VI secolo a.C., in cui monopolizzava l’intera viticoltura brindisina, leccese e tarantina, deve il suo nome alla combinazione del termine latino e greco per indicare il colore nero, a sottolinearne la sua caratteristica tonalità profonda. Una teoria meno accreditata ma più legata al territorio pugliese sostiene che discenda dall’espressione dialettale locale “niuru maru” che significa “nero e amaro”. Attualmente rappresenta oltre il 70% della vasta superficie vitata pugliese. Solo nel 2011 ottiene la denominazione d’origine controllata.
Caratteristiche organolettiche del vino Negroamaro di Terra d'Otranto DOC
Tipologia rosato
Di colore cerasuolo intenso, in bocca pieno e fruttato, conferma al naso una caratteristica delicatezza comunque corposa, anche nella tipologia frizzante, che lo rende gradevole compagno sia di formaggi freschi sia a fine pasto, specie con i dolci di frutta.
Tipologia rosato spumante
Tra il tenue e il cerasuolo brillante, in bocca è armonico e fresco, mantenendo il fruttato al naso. Ideale con la pasticceria fresca del territorio.
Tipologia rosso
Di colore caratteristico rosso rubino tendente al granato, più intenso nella tipologia riserva, in bocca si mostra pieno, armonico e intenso, al naso intenso e persistente. Adatto ad accompagnare formaggi di buona stagionatura e carni elaborate.
Zone di produzione del vino Negroamaro di Terra d'Otranto DOC
È autorizzato alla produzione l’intero territorio amministrativo delle province di Lecce, Taranto e Brindisi.
Vitigni consentiti
Nel rispetto del disciplinare Terra d’Otranto, in tutte le tipologie deve osservare la quantità minima di 90% di uve negroamaro, a cui si possono aggiungere, per la restante parte, uve di altri vitigni a bacca rossa della zona Salento-Arco Ionico salentino.
Norme di produzione
- La produzione massima di uva deve essere di 11 t / ha
- Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,5% vol.
- La tipologia Riserva richiede un invecchiamento di almeno 24 mesi
- L’immissione in consumo per le altre tipologie deve avvenire non prima del 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
- Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento, debbono essere effettuate nella zona DOC
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